R.S.U. vuol dire Rappresentanza Sindacale Unitaria.
E' un organismo sindacale presente in ogni luogo di lavoro pubblico e privato.
Nella scuola si costituiscono al momento della proclamazione degli eletti da parte delle Commissioni Elettorali (prevista dall'art. 6 del Regolamento per la Disciplina delle elezioni delle RSU).
La RSU è formata da tre/sei (3 sino a 200 unità lavorative) persone elette
da docenti e ATA; i componenti sono eletti su liste di sindacato, ma nella
loro funzione rappresentano tutti i lavoratori della scuola.
Le RSU sono
state introdotte nella scuola per la prima volta con il contratto 1998-2001.
La presenza delle RSU nella scuola ha creato molte
volte dei conflitti di competenze con i vari OO.CC. Al fine di evitare
conflittualità e sovrapposizioni
sterili e non dovute saranno elencate le competenze dei vari OO.CC, ai sensi
dei Decreti Delegati del ’74, T.U. / 94 e successive integrazioni:
- il Consiglio di Istituto decide le scelte generali
di indirizzo e organizzative della scuola;
- il Collegio dei Docenti assume la responsabilità delle scelte pedagogiche
e didattiche e degli obiettivi formativi;
- il Contratto Integrativo d’Istituto tra Dirigente Scolastico e RSU
persegue la migliore organizzazione del lavoro del personale della scuola per
realizzare
nel modo migliore gli obiettivi generali.
La RSU, eletta dall’insieme del personale della scuola, è un soggetto
che si rapporta con il Dirigente Scolastico in modo paritario e si fa garante
del funzionamento della scuola.
Il suo ruolo è fondamentale per un effettivo equilibrio dei poteri e per
un’organizzazione condivisa e trasparente del lavoro, condizioni indispensabili
per l’attuazione di un progetto formativo efficace.
La RSU, infatti ha diritto, ad avere informazioni in merito al piano delle
attività che
il Dirigente Scolastico deve predisporre in attuazione del POF, per il personale
docente e per il personale ATA. Ha diritto anche a concordare i criteri di
impiego del personale e quindi i criteri per la predisposizione del piano stesso
delle
attività, sia nell’ambito degli obblighi di servizio del personale,
che nelle attività aggiuntive.
Inoltre, può contrattare le modalità di
esercizio dei diritti sindacali e l’applicazione dei vari istituti contrattuali
a tutela del personale.
In altre parole, le RSU realizzano, nel contesto dell’autonomia
scolastica, un vero protagonismo di tutti i lavoratori nelle scelte organizzative
e professionali che incidono nel lavoro quotidiano all’interno delle
scuole.
Durata carica RSU
Le RSU restano in carica per tre anni, tranne nel caso in cui se ne dimetta
oltre il 50% dei componenti.
In questo caso bisogna procedere al loro rinnovo
(art. 7 Accordo Quadro ‘98).
Competenze delle RSU
Il sistema delle relazioni sindacali all’interno di ciascuna istituzione scolastica è regolato
dagli articoli 6 e 7 del CCNL 2003 e si articola in
Contrattazione d’istituto e Partecipazione.
Costituiscono materia di contrattazione integrativa d’istituto:
Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al POF;
Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali e determinazione dei contingenti di personale per la salvaguardia dei servizi minimi essenziali ai sensi della Legge 146/90 e successive modifiche ed integrazioni;
Attuazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Legge 626/94);
Criteri generali per la ripartizione del fondo d’istituto per l’attribuzione dei compensi accessori al personale;
Criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro, all’articolazione dell’orario di lavoro e all’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d’istituto.
La partecipazione si esplica mediante l’informazione preventiva e successiva.
Costituiscono materia d’informazione preventiva:
Proposte
di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
Criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
Utilizzazione dei servizi sociali.
Costituiscono materia d’informazione successiva:
Nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti con il fondo d’istituto;
Criteri d’individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti previsti da specifiche disposizioni legislative o da accordi con altri enti e istituzioni;
Verifica dell’attuazione della contrattazione sull’utilizzo delle risorse.
I diritti delle RSU
Diritto di Affissione
(art. 25 L. 300/70, art. 3 CCNQ).
I componenti delle R.S.U. hanno diritto
di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre
in luoghi accessibili
a tutto il personale all'interno dell'unità operativa, pubblicazioni, testi
e comunicati inerenti a materie d' interesse sindacale e del lavoro, utilizzando,
ove disponibili, anche sistemi di informatica.
Diritto di Assemblea
(art. 20 L. 300/1970, art. 2 CCNQ, art. 13 CCNL-Scuola 1995).
Assemblee
durante l'orario di lavoro, di norma di due ore, che riguardino tutti o parte
dei dipendenti, secondo le modalità previste dal CCNL:
la richiesta dei locali, la convocazione, la durata, la sede (concordata con
il capo d'istituto, interna o esterna), l'ordine dei giorno (che deve riguardare
materie d'interesse sindacale e del lavoro) e l'eventuale partecipazione
di responsabili sindacali esterni devono essere comunicati per iscritto,
o con fonogramma o fax, almeno 6 giorni prima al capo d'istituto.
Contestualmente
all'affissione all'albo della comunicazione dell'assemblea, il capo d'istituto è tenuto
ad avvisare tutto il personale con apposita circolare (comma 8) e conseguentemente
a predisporre gli opportuni adempimenti (comma 9) per consentire la partecipazione.
"
Il personale ... con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato
ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali
... senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore pro capite per anno
scolastico".
Per il personale docente: il capo d'istituto sospende le attività didattiche
delle sole classi o sezioni di scuola materna i cui docenti hanno dichiarato
di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie e disponendo gli
eventuali adattamenti d'orario".
Per il personale docente non possono tenersi
più di
due assemblee al mese (comma 2), che devono svolgersi all'inizio o al
termine delle attività didattiche giornaliere.
Per il personale ATA: nel caso in cui si verificasse una
partecipazione totale, il capo d'istituto, d'intesa con i soggetti sindacali
presenti nella
scuola, 'stabilirà ... la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare
i servizi essenziali ... vigilanza dell'ingresso, centralino, ed altre
attività indifferibili'. Le assemblee che coinvolgono solo il personale ATA
ed educativo possono svolgersi anche in orario intermedio. Non possono
essere convocate assemblee
in ore
coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami (comma
10).
L’Aran ha più volte ribadito che l’Assemblea può essere richiesta dalla RSU collegialmente,
con esclusione, quindi, dei singoli componenti (un indirizzo che ha creato numerosi
contenziosi nella scuola).
Diritto ai locali
(art. 27 L. 300170, art. 4 CCNQ)
Ciascuna amministrazione con almeno duecento dipendenti pone permanentemente
e gratuitamente a disposizione dei componenti delle R.S.U., l'uso continuativo
di un idoneo locale comune - organizzato con modalità concordate con i medesimi
- per consentire l'esercizio delle loro attività.
Nelle amministrazioni con
un numero inferiore a duecento dipendenti si ha diritto di usufruire, ove se
ne faccia richiesta, di un locale idoneo (con apposito scaffale chiuso) per le
riunioni, posto a disposizione da parte dell'amministrazione nell'ambito della
struttura.
Diritto ai permessi retribuiti
(artt. 9, 10 e 16 CCNQ)
Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU (
almeno 30
minuti da moltiplicare
per i dipendenti) è da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo
attribuito.
Dal totale fratto per il numero delle RSU deriva la quota del singolo
eletto.
La nota ARAN 30.01.2001 consente, previo accordo unanime, una
differente
distribuzione delle ore ai singoli eletti.
I componenti delle R.S.U. hanno titolo
ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri
od orari. per l'espletamento dei loro mandato, ivi compreso la partecipazione
a convegni e congressi di natura sindacale.
I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti
gli effetti al servizio prestato, e possono essere cumulati per periodi anche
frazionati.
I permessi sindacali nel comparto scuola non possono superare bimestralmente
cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell'anno scolastico.
Diritto ai Permessi non retribuiti
(art. 24 L. 300/1970, art. 12 CCNQ)
I componenti delle R.S.U. hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per
la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale,
in misura non inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente.
Per esercitare questo diritto bisogna darne comunicazione scritta al datore di
lavoro di regola tre giorni prima per il tramite della propria associazione sindacale.
Bisogna previamente avvertire il dirigente della fruizione del permesso sindacale
(retribuito o meno), secondo le modalità concordate in sede di scuola. La verifica
dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali rientra nella responsabilità dell'associazione
sindacale di appartenenza e non del dirigente scolastico.
RSU e incompatibilità
La carica nelle RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi
istituzionali o rappresentativi in partiti e/o movimenti politici. (art. 9
Accordo Quadro 07.08.98). La decadenza è dichiarata dalla RSU che ne
dà comunicazione al Dirigente scolastico, unitamente al nominativo
di surroga.
Ulteriori informazioni, lettura degli Accordi Quadri, modulistica,
etc. potran-no essere reperite sul sito del Sindacato: “www.fiscab.it”.
In preparazione un piccolo manuale con le scansioni temporali delle relazioni
sindacali a livello di Istituto, relativamente alla materie oggetto di
contrattazione e di informazione.