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Spazio informativo RSU

Contratto integrativo di Istituto per l’a.s. 2011/2012

Si comunica che in data 3/12/2011 è stato pubblicato all’Albo della scuola "Il Contratto integrativo di Istituto per l’a.s. 2011/2012", siglato in data 30/11/2011.
Il Contratto diventerà definitivo dopo l’approvazione da parte dei Revisori dei Conti.

Il Dirigente scolastico Prof. Salvatore Spadaro

Rappresentanti sindacali dell’Istituto

Imbimbo Rossano – C.G.I.L. - e-mail: rossanoimbimbo@libero.it

Stallieri Giuseppe – U.I.L. - e-mail: giuseppe.staltieri@istruzione.it

Ravasio Marzio – C.I.S.L. - e-mail: ramarz@infinito.it

R.S.U.: significato acronimo e breve storia

R.S.U. vuol dire Rappresentanza Sindacale Unitaria.
E' un organismo sindacale presente in ogni luogo di lavoro pubblico e privato.

Nella scuola si costituiscono al momento della proclamazione degli eletti da parte delle Commissioni Elettorali (prevista dall'art. 6 del Regolamento per la Disciplina delle elezioni delle RSU).

La RSU è formata da tre/sei (3 sino a 200 unità lavorative) persone elette da docenti e ATA; i componenti sono eletti su liste di sindacato, ma nella loro funzione rappresentano tutti i lavoratori della scuola.

Le RSU sono state introdotte nella scuola per la prima volta con il contratto 1998-2001.
Il contratto 1998-2001 ha introdotto la possibilità di redigere il Contratto Integrativo d’Istituto.

Funzioni OO.CC. e R.S.U.

La presenza delle RSU nella scuola ha creato molte volte dei conflitti di competenze con i vari OO.CC. Al fine di evitare conflittualità e sovrapposizioni sterili e non dovute saranno elencate le competenze dei vari OO.CC, ai sensi dei Decreti Delegati del ’74, T.U. / 94 e successive integrazioni:
  • il Consiglio di Istituto decide le scelte generali di indirizzo e organizzative della scuola;
  • il Collegio dei Docenti assume la responsabilità delle scelte pedagogiche e didattiche e degli obiettivi formativi;
  • il Contratto Integrativo d’Istituto tra Dirigente Scolastico e RSU persegue la migliore organizzazione del lavoro del personale della scuola per realizzare nel modo migliore gli obiettivi generali.
La RSU, eletta dall’insieme del personale della scuola, è un soggetto che si rapporta con il Dirigente Scolastico in modo paritario e si fa garante del funzionamento della scuola.
Il suo ruolo è fondamentale per un effettivo equilibrio dei poteri e per un’organizzazione condivisa e trasparente del lavoro, condizioni indispensabili per l’attuazione di un progetto formativo efficace.

La RSU, infatti ha diritto, ad avere informazioni in merito al piano delle attività che il Dirigente Scolastico deve predisporre in attuazione del POF, per il personale docente e per il personale ATA. Ha diritto anche a concordare i criteri di impiego del personale e quindi i criteri per la predisposizione del piano stesso delle attività, sia nell’ambito degli obblighi di servizio del personale, che nelle attività aggiuntive.
Inoltre, può contrattare le modalità di esercizio dei diritti sindacali e l’applicazione dei vari istituti contrattuali a tutela del personale.
In altre parole, le RSU realizzano, nel contesto dell’autonomia scolastica, un vero protagonismo di tutti i lavoratori nelle scelte organizzative e professionali che incidono nel lavoro quotidiano all’interno delle scuole.

Durata carica RSU

Le RSU restano in carica per tre anni, tranne nel caso in cui se ne dimetta oltre il 50% dei componenti.
In questo caso bisogna procedere al loro rinnovo (art. 7 Accordo Quadro ‘98).

Competenze delle RSU

Il sistema delle relazioni sindacali all’interno di ciascuna istituzione scolastica è regolato dagli articoli 6 e 7 del CCNL 2003 e si articola in Contrattazione d’istituto e Partecipazione.

Costituiscono materia di contrattazione integrativa d’istituto:
Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al POF;
Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali e determinazione dei contingenti di personale per la salvaguardia dei servizi minimi essenziali ai sensi della Legge 146/90 e successive modifiche ed integrazioni;
Attuazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Legge 626/94);
Criteri generali per la ripartizione del fondo d’istituto per l’attribuzione dei compensi accessori al personale;
Criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro, all’articolazione dell’orario di lavoro e all’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d’istituto.

La partecipazione si esplica mediante l’informazione preventiva e successiva.

Costituiscono materia d’informazione preventiva:
Proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
Criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
Utilizzazione dei servizi sociali.

Costituiscono materia d’informazione successiva:
Nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti con il fondo d’istituto;
Criteri d’individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti previsti da specifiche disposizioni legislative o da accordi con altri enti e istituzioni;
Verifica dell’attuazione della contrattazione sull’utilizzo delle risorse.

I diritti delle RSU

Diritto di Affissione (art. 25 L. 300/70, art. 3 CCNQ).
I componenti delle R.S.U. hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie d' interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche sistemi di informatica.

Diritto di Assemblea (art. 20 L. 300/1970, art. 2 CCNQ, art. 13 CCNL-Scuola 1995).
Assemblee durante l'orario di lavoro, di norma di due ore, che riguardino tutti o parte dei dipendenti, secondo le modalità previste dal CCNL:
la richiesta dei locali, la convocazione, la durata, la sede (concordata con il capo d'istituto, interna o esterna), l'ordine dei giorno (che deve riguardare materie d'interesse sindacale e del lavoro) e l'eventuale partecipazione di responsabili sindacali esterni devono essere comunicati per iscritto, o con fonogramma o fax, almeno 6 giorni prima al capo d'istituto.

Contestualmente all'affissione all'albo della comunicazione dell'assemblea, il capo d'istituto è tenuto ad avvisare tutto il personale con apposita circolare (comma 8) e conseguentemente a predisporre gli opportuni adempimenti (comma 9) per consentire la partecipazione.

"Il personale ... con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali ... senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore pro capite per anno scolastico". Per il personale docente: il capo d'istituto sospende le attività didattiche delle sole classi o sezioni di scuola materna i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie e disponendo gli eventuali adattamenti d'orario".

Per il personale docente non possono tenersi più di due assemblee al mese (comma 2), che devono svolgersi all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere.

Per il personale ATA: nel caso in cui si verificasse una partecipazione totale, il capo d'istituto, d'intesa con i soggetti sindacali presenti nella scuola, 'stabilirà ... la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali ... vigilanza dell'ingresso, centralino, ed altre attività indifferibili'. Le assemblee che coinvolgono solo il personale ATA ed educativo possono svolgersi anche in orario intermedio. Non possono essere convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami (comma 10).

L’Aran ha più volte ribadito che l’Assemblea può essere richiesta dalla RSU collegialmente, con esclusione, quindi, dei singoli componenti (un indirizzo che ha creato numerosi contenziosi nella scuola).

Diritto ai locali (art. 27 L. 300170, art. 4 CCNQ)
Ciascuna amministrazione con almeno duecento dipendenti pone permanentemente e gratuitamente a disposizione dei componenti delle R.S.U., l'uso continuativo di un idoneo locale comune - organizzato con modalità concordate con i medesimi - per consentire l'esercizio delle loro attività.
Nelle amministrazioni con un numero inferiore a duecento dipendenti si ha diritto di usufruire, ove se ne faccia richiesta, di un locale idoneo (con apposito scaffale chiuso) per le riunioni, posto a disposizione da parte dell'amministrazione nell'ambito della struttura.

Diritto ai permessi retribuiti (artt. 9, 10 e 16 CCNQ)
Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU (almeno 30 minuti da moltiplicare per i dipendenti) è da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito.
Dal totale fratto per il numero delle RSU deriva la quota del singolo eletto. La nota ARAN 30.01.2001 consente, previo accordo unanime, una differente distribuzione delle ore ai singoli eletti.

I componenti delle R.S.U. hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari. per l'espletamento dei loro mandato, ivi compreso la partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.

I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, e possono essere cumulati per periodi anche frazionati.

I permessi sindacali nel comparto scuola non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell'anno scolastico.

Diritto ai Permessi non retribuiti (art. 24 L. 300/1970, art. 12 CCNQ)
I componenti delle R.S.U. hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente. Per esercitare questo diritto bisogna darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima per il tramite della propria associazione sindacale.

Bisogna previamente avvertire il dirigente della fruizione del permesso sindacale (retribuito o meno), secondo le modalità concordate in sede di scuola. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza e non del dirigente scolastico.

RSU e incompatibilità

La carica nelle RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o rappresentativi in partiti e/o movimenti politici. (art. 9 Accordo Quadro 07.08.98). La decadenza è dichiarata dalla RSU che ne dà comunicazione al Dirigente scolastico, unitamente al nominativo di surroga.

Ulteriori informazioni, lettura degli Accordi Quadri, modulistica, etc. potran-no essere reperite sul sito del Sindacato: “www.fiscab.it”.

In preparazione un piccolo manuale con le scansioni temporali delle relazioni sindacali a livello di Istituto, relativamente alla materie oggetto di contrattazione e di informazione.